Statuto della Società Dalmata di Storia Patria APS
Costituita a Zara l’11 marzo 1926

 

Art. 1. È costituita, ai sensi della L. n. 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 una Associazione di promozione sociale denominata Società Dalmata di Storia Patria APS (nel seguito: Società), già fondata in Zara l’11 marzo 1926, che già aveva ripreso le proprie attività nel 1961 in Roma, dove ha sede.

L’acronimo ASP sarà inserito nella denominazione e utilizzabile nei rapporti con terzi dopo aver ottenuto l’iscrizione all’apposito Registro regionale.

A decorrere dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore verrà aggiunto l’acronimo ETS o la locuzione « Ente del Terzo Settore di cui al DLgs 117/2017».

 

Art. 2. La Società è apolitica e aconfessionale, ha carattere prettamente scientifico e culturale, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro.

La Società persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con la natura della Società, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Il numero minimo di soci è di 7 (sette). Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo gratuito. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

È altresì preclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo i casi previsti dalla legge. Eventuali utili d’esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

 

Art. 3. La Società persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, consistenti nell’acquisire conoscenze e documenti, promuovere ricerche, pubblicare studi in ogni campo della storia, della vita, dell’arte e della letteratura della Dalmazia.

Per  il raggiungimento di questi scopi la Società può:

creare, gestire e aprire al pubblico una biblioteca specializzata;

creare, ordinare, gestire, aprire un Archivio specializzato;

curare la pubblicazione di riviste e monografie sociali;

organizzare mostre, convegni, seminari, presentazioni, corsi di alta cultura;

acquisire documenti e oggetti ritenuti d’interesse;

in generale, svolgere ogni attività ritenuta utile al perseguimento dei propri fini.

La Società potrà perseguire i fini statutari anche in collaborazione con le Università, con Istituti di cultura italiani e stranieri, con Istituzioni anche a carattere sovranazionale, nonché‚ con Enti ed Uffici pubblici e privati, Società o singoli studiosi tramite convenzioni ed accordi specifici. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, con la sola eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

Questi scopi e attività d’interesse generale e quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte a favore dei soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci.

 

Art. 4. Con delibera del Consiglio Direttivo, la Società potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o attuare forme di rapporti di lavoro di varia natura previsti dalla legge con lavoratori autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della Società. Il numero di questi lavoratori non potrà essere superiore al 50% dei soci che prestano la loro opera.

 

Art. 5. Sono Organi della Società:

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

l'Assemblea dei Soci;

il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 6. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Tale carica è ricoperta a titolo gratuito.

Egli adempie alle seguenti funzioni:

ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

firma i titoli di spesa, sottoscrive in nome e per conto dell'associazione contratti, convenzioni e, in genere, tutti gli atti esterni della Società compresi tutti i rapporti con Istituti bancari come apertura e chiusura di conti correnti e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, richiesta di fidi;

convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

cura l'attuazione delle delibere consiliari ed assembleari e sovrintende, in collaborazione col Consiglio Direttivo, al perseguimento dei fini statutari e, in particolare, all'edizione delle pubblicazioni della Società;

e) predispone annualmente il bilancio consuntivo, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, nonché il bilancio preventivo, con un'eventuale relazione di accompagnamento, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il Presidente designa come Vice-Presidente un membro del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento ed al quale può delegare determinate funzioni.

Il Presidente può anche delegare ad altro membro del Consiglio le funzioni di Tesoriere, abilitandolo alla gestione ordinaria dei conti correnti postali o bancari.

In caso di impedimento permanente del Presidente o di sue dimissioni, il Vice-presidente esercita tutte le funzioni del Presidene fino alla scadenza del suo mandato.

 

Art. 7. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci della Società ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, per l'esame del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri lo reputino opportuno per il buon andamento della Società e delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo delibera riguardo le richieste ad istituti bancari di concessioni di fido. Il Consiglio delibera sull'accettazione dei nuovi Soci, dandone notizia all'Assemblea nella prima riunione utile.

Il Consiglio può nominare un Segretario dell'Istituto, nella persona di uno dei componenti il Consiglio stesso ovvero di un estraneo.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano alle sedute almeno tre membri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 8. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, già vistato dal Collegio dei revisori dei conti, e del bilancio di previsione, nonché dei programmi di attività e di sviluppo dell'Istituto.

Ogni quattro anni l’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Socio, in regola col versamento della quota sociale, dispone di un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri Soci.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio o almeno un terzo dei Soci ne ravvisino l’opportunità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta a tutti i Soci, inviata con almeno dieci giorni di anticipo. È ammessa l’utilizzazione della posta elettronica.

Le riunioni sono validamente costituite quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, con esclusione delle astensioni. In caso di parità nelle votazioni elettive, si ricorre al ballottaggio.

 

Art. 9. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci; essi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo formale del bilancio annuo consuntivo, predisposto dal Presidente o, per sua delega, dal Tesoriere, ed esaminato dal Consiglio prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea

 

Art. 10. Sono Soci tutti coloro che sono nominati dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio; ordinariamente non superano il numero di 60.

È facoltà dell’Assemblea di nominare soci onorari:

quelle persone o rappresentanti di Enti e Associazioni che abbiano verso la Società Dalmata di Storia Patria particolari benemerenze;

quegli studiosi che abbiano svolto un’ampia e meritoria attività nel campo degli studi di storia dalmata.

È inoltre in facoltà dell’Assemblea nominare soci corrispondenti, studiosi stranieri che si siano particolarmente distinti nelle ricerche sulla Dalmazia.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali relativi all’attività della Società.

Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo gratuito.

In linea generale, tutti i rapporti dell’Istituto con i soci sono ispirati ai principi di democraticità.

 

Art. 11. I Soci cessano di appartenere alla Società per:

dimissione volontaria;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Società, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il Socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.

La qualifica di Socio e la partecipazione alla vita associativa non è temporanea ed è intrasmissibile.

In caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque causa, al socio o ai suoi eredi nulla è dovuto a tale titolo.

 

Art. 12.

La Società trae i suoi fondi:

da sussidi o oblazioni di autorità, Enti, Società e private persone;

dai proventi derivanti dalle attività sociali;

da contributi, lasciti, donazioni erogati e utilizzati con le modalità previste dalle vigenti leggi, da parte di Ditte, Enti, Istituti, Associazioni, Uffici e privati cittadini, interessati alle attività dell’Istituto ed al loro sviluppo. L’acquisizione di tali contributi e donazioni sarà accettata dal Consiglio Direttivo.

I fondi sono impegnati per il raggiungimento dei fini statutari. In ogni caso, non possono essere divisi fra i soci, neanche in forma indiretta.

 

Art. 13. Il bilancio preventivo e consuntivo viene redatto dal Tesoriere su delega del Presidente; viene presentato annualmente per l’approvazione all’Assemblea; deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Istituto.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 14. Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate, con la maggioranza assoluta dei votanti, dall’Assemblea dei Soci, all’uopo convocata dal Presidente in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. Il testo delle modifiche proposte dovrà essere inviato a tutti i Soci, a cura dei proponenti, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria.

 

Art. 15. La Società ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

L’eventuale scioglimento della Società potrà essere deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, della maggioranza assoluta dei Soci votanti.

L’Assemblea, contestualmente allo scioglimento provvederà alla nomina di un liquidatore e, in conformità di quanto disposto dalle vigenti leggi, sentita l’autorità di controllo di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 3 comma 190, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio della Società. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione ETS che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

 

Roma, 27 ottobre 2020

Registrato il 29 otrtobre 2020 presso l’Agenzia delle entrate di Roma, n. 3.950 s. 3